Come funziona il Rosatellum, l’attuale legge elettorale?
Il Rosatellum, l’odierna legge elettorale che regolerà la formazione del nuovo Parlamento, è stata approvata nel 2017 e prende il nome dal suo estensore, Ettore Rosato, ex parlamentare del PD e oggi deputato di Italia Viva.
Il termine latino Rosatellum ricalca quello utilizzato per il sistema elettorale del 1993, proposto da Sergio Mattarella, perciò soprannominato Mattarellum dal politologo Giovanni Sartori.
Le elezioni politiche del 25 settembre sono state le prime che hanno portato ad eleggere il Parlamento in composizione ridotta, infatti i posti da assegnare alla Camera sono 400 (e non più 630) e al Senato 200 (e non più 315), a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma costituzionale del 2020. Inoltre, hanno potuto esercitare l’elettorato attivo per il voto al Senato i cittadini di età pari o maggiore a 18 anni, mentre in precedenza era possibile solo a partire dai 25 anni.
Relativamente all’elezione della Camera dei Deputati, l’Italia è suddivisa in 28 circoscrizioni elettorali, 14 di queste coincidono con una Regione, mentre nelle Regioni più popolose corrispondono a una o più province. Per quanto riguarda invece l’elezione delSenato, questa avviene su base regionale, per cui i seggi sono quindi attribuiti, proporzionalmente alla popolazione residente, alle 20 circoscrizioni regionali.
Oltre alle circoscrizioni sul territorio italiano si aggiunge la Circoscrizione Estero, divisa in quattro aree. Essa raccoglie i voti degli italiani residenti all’estero allo scopo di eleggere 8 deputati e 4 senatori.
Vediamo ora come funziona effettivamente la legge Rosato, nota anche come Rosatellum. Questo sistema elettorale prevede una formula mista di maggioritario e proporzionale (fa eccezione la Circoscrizione Estero in cui i seggi vengono attribuiti solo su base proporzionale) per cui circa un terzo dei seggi (147 alla Camera e 74 al Senato) viene attribuito con il maggioritario, attraverso dei collegi uninominali nei quali otterrà il seggio il candidato che raggiunge il maggior numero di voti.
Gli altri 2 terzi dei seggi (rispettivamente 245 e 122) vengono attribuiti invece con il sistema proporzionale, ossia in relazione alle percentuali di voto di ciascun partito. Solo quei partiti che superano la soglia di sbarramento, fissata al 3% per un singolo partito e al 10% per le coalizioni, otterranno i seggi.
Poiché non è possibile esprimere il voto di preferenza, nei collegi plurinominali gli elettori non possono indicare il nome del candidato all’interno della lista, per cui i seggi saranno assegnati agli aspiranti secondo l’ordine che è stato stabilito al momento della presentazione della lista.
Inoltre, non è possibile esercitare il voto disgiunto, il che significa che non si può votare contemporaneamente un partito e un candidato al collegio uninominale appartenente ad un altro partito.
Nei collegi plurinominali, per garantire la parità di genere nella composizione delle liste, è necessario che i candidati vengano distribuiti alternativamente in base al sesso. Infine, sia nei collegi uninominali che per i capilista dei collegi plurinominali, non è possibile superare la soglia del 60% per ciascun genere.
Benedetta De Stasio
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