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Single e adozioni: anche loro possono?

Lo scorso 21 marzo è stata presentata la sentenza numero 33 della corte costituzionale che dichiara illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184 del 1983.

Ovvero, quello che non prevedeva l’inclusione dei single nella richiesta di adozione di un minore.

Questo, cos’ha determinato?

Da tale sentenza, una novità si affaccia sul panorama delle adozioni grazie a quanto stabilito dalla corte costituzionale: anche i single possono avviare una richiesta di adozione per un minore – residente all’estero – in stato di abbandono.

Riguarda un procedimento che ha visto gli albori nel maggio 2024.
Una donna – non coniugata – ha presentato il ricorso al tribunale dei minori di Firenze per la mancata accettazione della richiesta di adozione.
Nonostante lei risultasse “idonea ad adottare” all’indagine psico-sociale familiare, il suo stato coniugale evidentemente era un ostacolo.

Questa decisione è stata dettata tenendo conto della legge del 1983 che non permetteva esplicitamente l’adozione da parte dei single.

Consideriamo però alcuni fattori:

  • Il minore ha il diritto di essere tutelato. Visto questo principio di adozione, non c’era motivo di escludere totalmente da questo provvedimento la categoria dei single.
  • C’è da dire che con la sentenza n.184 nel 1983, la corte costituzionale non impediva totalmente a questa categoria di adottare ma che gli eventuali casi dovevano essere esaminati da un giudice. Quest’ultimo doveva e deve assicurarsi che il genitore possa fornire al figlio: istruzione, educazione e garantirgli un’atmosfera stabile ed armoniosa.

La società di oggi ha attraversato dei noti cambiamenti, emancipandosi e superando culturalmente la “concezione dogmatica di famiglia”.
Ciò significa che la condizione di bigenitorialità non è necessaria per indicarsi in grado di portare armonia al minore. Quindi, anche la famiglia monoparentale sarebbe in grado di garantirlo.

Se anche prima i single non erano esclusi totalmente dalla questione “adozione” ci chiediamo:

  • Cos’è cambiato? E perché bisogna considerarla una “conquista”?

In passato, l’adozione ai single poteva essere accettata soltanto in casi specifici: ad esempio, se il bambino fosse orfano di entrambi genitori o se presentasse delle disabilità. Inoltre, quello che segna un’importante differenza sta proprio nel fatto che prima era necessario instaurare un legame significativo e preesistente tra il futuro genitore e il minore.
Ad oggi, invece, grazie alla sentenza n.33 del 2025 i single possono avviare un procedimento di adozione internazionale senza i limiti e i vincoli passati.

Abbiamo assistito ad un passo importante, poiché diventare genitore rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, quindi la corte ritiene che escludere i single dall’adozione internazionale non conosce scusanti.
Anzi, può essere un valido motivo per aumentare le richieste di adozione – dato il loro calo negli ultimi tempi – e dare la possibilità a questi bambini di crescere in un sano ambiente familiare.
E soprattutto, vietare ad una persona (solo perché single) di adottare un bambino straniero è anticostituzionale. L’art.2 della Costituzione italiana evidenzia l’importanza delle formazioni sociali per la crescita e lo sviluppo dell’individuo.

Alessandra Lima

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Alessandra Lima

Sono Alessandra, classe 2001 e studentessa di lettere moderne all’Università di Napoli “Federico II”. Mi interessano la letteratura, l’arte e la fotografia, da cui quasi sempre traggo ispirazione per la scrittura che è, a sua volta, una mia passione. Rendo la penna un tramite per lasciare a chi mi legge la possibilità di comunicare col mio mondo interiore e i miei interessi.
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